Corte di Cassazione (15599/2026) – Tardiva riassunzione di un procedimento prefallimentare a seguito di regolamento di competenza: vizio che, se non rilevato d’ufficio, deve essere oggetto di reclamo in sede di impugnazione della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2026, n. 15599 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Procedura fallimentare - Conflitto negativo di competenza - Tardiva riassunzione avanti al giudice dichiarato competente dalla Cassazione – Avvenuta estinzione non rilevata d’ufficio e conseguente pronuncia di fallimento – Vizio da farsi oggetto di rituale reclamo in sede di impugnazione.
Procedura fallimentare - Conflitto negativo di competenza – Indicazione della Cassazione in merito al giudice avanti al quale deve svolgersi – Momento dal quale decorre il termine per la riassunzione.
Il vizio derivante dal mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione verificatasi in seguito alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare davanti al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione, già investita del conflitto negativo sollevato ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., non riguardando i “presupposti fondanti” la struttura e il funzionamento del processo, è coperto dal giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non venga fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico (Principio di diritto)
Nel caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione, che ne sia stata investita ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.; ciò anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese davanti alla Corte di cassazione, alla comunicazione dell’ordinanza provveda il giudice dichiarato competente (Principio di diritto)
