Procura Generale della Corte di Cassazione – Concordato in continuità aziendale: inammissibilità del ricorso in cassazione ma necessità della pronuncia di principi di diritto relativamente ai motivi che ne stavano alla base.

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Data di riferimento: 
28/05/2026

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 maggio 2026 (data della pronuncia) – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Alessandro Farolfi.

Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Conferma da parte della Corte d’Appello del giudizio di inammissibilità – Ricorso in Cassazione - Non proponibilità – Fondamento – Affermazione ciò nonostante di alcuni principi di diritto nelle materie oggetto del ricorso – Controllo di legalità del concordato da esperirsi nelle varie fasi della procedura – Cessione dell’azienda - Criterio di distribuzione di un eventuale surplus rispetto al valore di liquidazione.

Si richiede da parte del P.M. la declaratoria di inammissibilità, per mancanza del carattere decisorio, del ricorso in Cassazione come proposto avverso la pronuncia della Corte d’Appello di conferma dell’inammissibilità di una proposta di concordato preventivo, e che si addivenga, stante la loro rilevanza nomofilattica, alla pronuncia, ciò nonostante, con riferimento ai motivi posti alla base della presentazione di quel ricorso (quello concernente l’estendibilità alle varie fasi della procedura del giudizio di ammissibilità e legittimità della proposta concordataria e quello in tema di composizione/determinazione del valore di liquidazione come derivante dalla cessione dell’azienda, di conseguibilità in sede di concordato in continuità di un eventuale surplus e di criterio con cui distribuirlo) di opportuni principi di diritto, come poi affermati nei seguenti termini:

“Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura deve estendersi al contenuto del piano e quindi alla determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87 comma 1, lett. c), CCII, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.

Il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta, ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, nel caso in cui vi sia la prova dell’esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso, sotto questo profilo, come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio, ed il maggior prezzo in concreto ricavabile dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch’esso quale «valore eccedente quello di liquidazione”.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35135/CrisiImpresa?Il-Procuratore-Nardecchia-su-concordato-in-continuit%C3%A0%2C-controllo-del-valore-di-liquidazione-e-configurabilit%C3%A0-del-surplus-concordatario-nella-continuit%C3%A0-indiretta

[quanto al non essere assoggettabile a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio, la sentenza della Corte d’Appello che, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, confermi ex art. 47, comma 5, C.C.I. la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, già resa dal tribunale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 novembre 2025, n. 31176 https://www.unijuris.it/node/8861; in tema di riscontri in merito alla legittimità della proposta concordataria come effettuabili nelle varie fasi della procedura concordataria: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521https://www.unijuris.it/node/1701].

Commento

Le conclusioni della Procura Generale affrontano due questioni centrali nella disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale: l'estensione del controllo giudiziale sul valore di liquidazione e la configurabilità del surplus concordatario nella continuità indiretta. Sotto il primo profilo, viene ribadito che il tribunale, già nella fase di ammissione, deve verificare la corretta composizione e determinazione del valore di liquidazione, attraverso un controllo di legalità sostanziale, pur nel rispetto dei limiti del sindacato sulla quantificazione economica e della riserva alla fase di omologazione della verifica delle regole distributive di cui all'art. 84, comma 6, CCII. Sotto il secondo profilo, viene riconosciuta la possibilità di individuare un surplus anche nella continuità indiretta, purché sia dimostrato che la cessione dell'azienda nell'ambito del concordato consenta di conseguire un valore superiore a quello realizzabile nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale. Ne emerge una lettura della disciplina concordataria che valorizza il confronto concreto tra le alternative di soddisfacimento dei creditori, impedendo che il maggior valore comunque conseguibile nella liquidazione giudiziale venga impropriamente assoggettato alla regola della priorità relativa.

Per quanto riguarda la questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità del concordato preventivo essa impone di distinguere la loro concreta incidenza sulla posizione giuridica del debitore dal carattere decisorio richiesto dall'art. 111, settimo comma, Cost. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il provvedimento che, all'esito del reclamo previsto dall'art. 47, comma 5, CCII, conferma l'inammissibilità della proposta concordataria, senza disporre l'apertura della liquidazione giudiziale, non presenta carattere decisorio, poiché non definisce con efficacia di giudicato una controversia su diritti soggettivi. Tale conclusione non viene meno per il solo fatto che il provvedimento impedisca al debitore l'accesso alla specifica procedura concordataria. Diversa è la situazione in cui intervenga una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, avverso la quale possono essere fatte valere, attraverso gli strumenti di impugnazione previsti dal Codice della crisi, anche le questioni relative all'inammissibilità della proposta concordataria.

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza