Tribunale di Torino - Concordato semplificato e dovere di trasparenza nella composizione negoziata: limiti al controllo del tribunale e alle integrazioni documentali.

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Data di riferimento: 
26/04/2026

Tribunale Torino, 23 Aprile 2026. Pres. Astuni. Est. Pittaluga.

Concordato semplificato – Controllo del tribunale – Relazione finale dell’esperto – Correttezza e buona fede delle trattative – Trasparenza informativa – Situazione economico-patrimoniale aggiornata – Necessità – Integrazione della documentazione – Limiti.

Nell’ambito del giudizio relativo al concordato semplificato, il tribunale, ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, è chiamato a verificare la ritualità della proposta anche con riguardo alla regolarità e all’attendibilità della relazione finale dell’esperto, non potendo prescindere dalla verifica delle modalità con le quali si è svolta la precedente composizione negoziata. L’accesso al concordato semplificato presuppone, infatti, che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede e che i creditori siano stati posti in condizione di partecipare consapevolmente al percorso negoziale sulla base di una rappresentazione completa, aggiornata e trasparente della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Il dovere di collaborazione e trasparenza gravante sul debitore nella composizione negoziata non può essere assolto mediante la mera formale trasmissione della documentazione prevista dalla legge, dovendo le informazioni fornite all’esperto e ai creditori consentire una concreta valutazione della situazione dell’impresa e delle soluzioni prospettabili. La mancanza di informazioni rilevanti o la rappresentazione non aggiornata della situazione aziendale può pertanto incidere sulla valutazione della correttezza e buona fede delle trattative e, conseguentemente, sulla ritualità della proposta di concordato semplificato. Il potere del tribunale di richiedere integrazioni documentali non può, tuttavia, trasformarsi in una possibilità per il debitore di sanare ex post carenze sostanziali della fase negoziale, quando queste abbiano impedito ai creditori e all’esperto di svolgere consapevolmente le rispettive funzioni nel corso della composizione negoziata.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34802/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%2C-dovere-di-collaborazione-con-l%27esperto%2C-correttezza-e-buona-fede

[La pronuncia del Tribunale di Torino 23 aprile 2026 nella sostanza sposta l'attenzione dalla semplice presenza della dichiarazione dell'esperto alla qualità sostanziale del percorso informativo e negoziale che ha preceduto il concordato semplificato.]

[Cfr in questa rivista Tribunale di Torino, 16 gennaio 2024 - https://www.unijuris.it/node/7684 che è il precedente più direttamente collegato. Il Tribunale ha affermato che, nella verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, devono essere controllati anche i presupposti maturati nella precedente composizione negoziata, verificando che l'esperto abbia riscontrato concrete prospettive di risanamento e che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Vi sono inoltre anche altri precedenti relativi all’esame della buona fede nelle trattative quali: Tribunale di Torino, 16 gennaio 2024 - https://www.unijuris.it/node/7684, Tribunale di Torino 4 gennaio 2024 - https://www.unijuris.it/node/7616, Tribunale di Bologna, 18 marzo 2025 – https://www.unijuris.it/node/8524, Tribunale di Bologna, 13 gennaio 2026 - https://www.unijuris.it/node/9223, Corte d'Appello dell'Aquila, 22 aprile 2026 - https://www.unijuris.it/node/9135 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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