Corte di Cassazione (3577/2026) - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: reclamo in appello e termine per il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2026, n. 3577 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione del piano – Provvedimento del tribunale – Reclamo alla corte d’appello – Ricorso per cassazione – Termine perentorio di trenta giorni.
La sentenza del tribunale che "provvede" sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile, a norma dell'art. 51 CCII, con reclamo alla corte d'appello, la cui decisione è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione ad opera della cancelleria. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre quel termine].
[La pronuncia chiarisce, pertanto, il regime delle impugnazioni applicabile ai provvedimenti che definiscono il procedimento di omologazione del piano del consumatore, individuando il reclamo alla corte d’appello quale rimedio avverso la decisione del tribunale e il termine breve di trenta giorni per il successivo ricorso di legittimità.]
