Corte di Cassazione (12708/2026) - Dichiarazione di fallimento, mancata riassunzione del giudizio di rinvio e passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa.
Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2026, n. 12708. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
Sentenza di fallimento - Cassazione con rinvio della sentenza pronunciata in sede di reclamo - Mancata riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di fallimento.
Termine per il ricorso per cassazione.
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)
Il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che decide sul reclamo, previsto dall’art. 18, commi 13 e 14, l. fall., si applica a tutte le parti del giudizio, compreso il socio della società fallita che agisca quale terzo interessato alla rimozione della dichiarazione di fallimento, senza che rilevi la sua estraneità alla posizione di debitore assoggettato alla procedura concorsuale. Il ricorso è altresì soggetto, in ogni caso, al termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III Sottosez. Procedure Concorsuali, 04 agosto 2025 (data della pronuncia) - https://www.unijuris.it/node/8700 il quale afferma che la mancata riassunzione non determina l'estinzione dell'intera procedura e che la sentenza dichiarativa conserva efficacia. e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3022 – https://www.unijuris.it/node/5326 che rappresenta il precedente di orientamento contrario, nel quale la Corte aveva ritenuto applicabile l'art. 393 c.p.c. La sentenza n. 12708/2026 si colloca in senso difforme e chiarisce che la sentenza dichiarativa non viene travolta dall'estinzione del giudizio di reclamo. ]
Commento
La sentenza n. 12708/2026 assume particolare rilievo perché supera l'indirizzo espresso da Cass. n. 3022/2020, valorizzando la natura rescindente, e non rescissoria, del giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La decisione della corte d'appello non sostituisce quella del tribunale: perciò, se il giudizio di rinvio si estingue, la dichiarazione di fallimento resta ferma e passa in giudicato.
