Corte di Cassazione (19456/2026) – Liquidazione giudiziale su istanza del P.M. e PRO: urgenza nel deposito cartaceo e inammissibilità per la società cancellata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 giugno 2026, n. 19456 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Impresa cancellata dal registro delle imprese - Istanza del P.M. di liquidazione giudiziale - Deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 C.C.I. - Ammissibilità per ragioni d’urgenza del mancato deposito telematico -Necessità della presentazione entro l’anno - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Società cancellata dal registro delle imprese - Inammissibilità..
In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, pur nella vigenza del regime di deposito telematico degli atti e dei documenti previsto dall'art. 196-quater, disp. att. c.p.c., l'eventuale deposito cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 14 del 2019, non) ne determina l'improcedibilità o l'inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza per l'adozione dei provvedimenti giudiziali, previste dall'art. 41, comma 3, CCII. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[“La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis CCII presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, in forza del principio generale espresso dall’art. 33, comma 4, C:C.I.” (Principio di diritto che la Corte ha, nel caso specifico, ulteriormente pronunciato per confermare che risultava inammissibile la proposizione da parte dell’imprenditore cancellato dalle imprese di una domanda di quel tipo essendo impossibile addivenire ad una ristrutturazione della di lui impresa perché non più esistente ed essendo la proposizione di quella domanda volta solo ad escludere o ritardare la pronuncia della liquidazione giudiziale)].
Commento
La pronuncia affronta due questioni distinte, ma accomunate da un approccio sostanzialistico e sistematico. Da un lato, la Corte esclude che il deposito cartaceo del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale comporti automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’atto: la deroga al deposito telematico è giustificata dalle particolari esigenze di urgenza contemplate dall’art. 41, comma 3, CCII, ferma restando la necessità di tutelare concretamente il diritto di difesa. Dall’altro lato, la Cassazione chiarisce che il PRO non può essere utilizzato da una società già cancellata dal registro delle imprese. La mancata menzione espressa di tale strumento nell’art. 33, comma 4, CCII è qualificata come una lacuna di coordinamento normativo, da colmare attraverso un’interpretazione sistematica ed estensiva della disposizione. Il principio di maggiore rilievo è dunque che la società estinta non può accedere al PRO per il solo fatto che tale procedura non sia espressamente menzionata tra quelle precluse dall’art. 33, comma 4, CCII. La decisione conferma così la distinzione tra la legittimazione a difendersi nel procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale e la possibilità di attivare autonomamente strumenti di regolazione della crisi.
