Corte di Cassazione - Prestazione professionale ante fallimento e non prededucibilità dell'IVA in rivalsa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/04/2011

Cassazione Civile, sez. I, 11 aprile 2011 n. 8222 - Pres. Proto - Rel. Mercolino - P.M. Carestia Studio legale Afferni Crispo & C. contro Fallimento Co.ve.s. S.c.a r.l.

La rivalsa dell'Iva sul corrispettivo di una prestazione professionale, resa in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non è qualificabile come credito di massa e pertanto non è da soddisfare in prededuzione, quand'anche la fattura venga emessa in costanza di fallimento. L'emissione della fattura al momento del pagamento, anziché all'atto della prestazione, non posticipa il momento genetico del credito di rivalsa e, comunque, non lo trasforma in credito di massa. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: