Tribunale di Bolzano - Prededuzione e codice degli appalti. Pagamento dei subappaltatori da parte della P.A. in ipotesi di concordato preventivo e di fallimento degli appaltatori di opere pubbliche.

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Data di riferimento: 
25/02/2014

Tribunale di Bolzano  25 febbraio 2014 -  Est. Francesca Bortolotti

Procedure concorsuali – Crediti in prededuzione – Nesso teleologico e cronologico -  Crediti anteriori  – Esclusione – Attribuzione con norma  ai crediti anteriori di detta qualifica – Ammissibilità.

Codice degli Appalti – Contratti di lavori pubblici - Art.118, commi 3 e 3 bis – Crisi  dell'affidataria - Concordato preventivo con continuità aziendale – Prestazioni eseguite – Pagamento diretto da parte della stazione appaltante – Ammissibilità.

Codice degli Appalti – Contratti di lavori pubblici  - Fallimento dell'affidataria –  Art. 118 comma 3 e sospensione dei pagamenti – Irrilevanza - Scioglimento ipso iure dei contratti - Art. 81 L.F. - Inapplicabilità nei confronti della P.A.

Codice degli Appalti – Contratti di lavori pubblici – Fallimento dell'affidataria – Art. 118 comma 3 – Obbligo per la procedura di presentazione delle quietanze dei subappaltatori - Contrasto-

Contratto di lavori pubblici – Fallimento dell'affidataria – Pagamento del debito da parte della P.A. - Ripartizione dell'attivo – Prededuzione a favore dei subappaltatori – Esclusione.

I crediti in prededuzione ex art. 111 L.F. sono quelli sorti in funzione o in occasione di procedure, sia fallimentari che concordatarie, mentre tutti i crediti sorti prima hanno natura concorsuale e come tali sono soggetti al principio della par condicio creditrorum. L'area della prededuzione,  in quanto soggetta al controllo del giudice, non può estendersi a fasi in cui tale controllo non può essere esercitato e ciò anche se trattasi di crediti comunque utili alla migliore soddisfazione del ceto creditorio (contra  Corte di Cassazione 5 marzo 2012 n. 3402).

Solo le specifiche previsioni legislative individuano i singoli casi di prededuzione che sorgono al di fuori della procedura. Tra queste non si può far rientrare l'art 118, comma 3, del Codice degli Appalti che non incide sulla gestione fallimentare, in caso di fallimento dell'appaltatore. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Il meccanismo dettato dall'art.118, comma 3 del Codice degli Appalti, che prevede la sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico in favore della appaltatrice relativamente ai crediti maturati fino a quel momento e relativi allo stato avanzamento lavori, presuppone l'esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione che deve essere portato a termine ed è pertanto pacifico che possa riferirsi solamente ai casi di concordato con continuità aziendale, essendo prevista solo per questa categoria di concordati la possibilità di proseguire a determinate condizioni i contratti, in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, stipulati con la P.A. (vedasi, in tal senso, la modifica del comma  3 bis dell'art. 118, come introdotta dalla legge 9/2014 in sede di conversione dell'art. 13 del D.L. 145/2013) (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

In caso di fallimento dell'affidatario, il meccanismo di cui all'art. 118 cod. app. non ha ragion d'essere in quanto il contratto  fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso iure, stante che dal Codice degli Appalti (in particolare dagli artt. 38 e 140)  si desume il principio che le stazioni appaltanti pubbliche, anche qualora  il giudice fallimentare abbia autorizzato l'esercizio provvisorio, non possono intrattenere rapporti contrattuali con appaltatori falliti. Tale disciplina prevale sulla disciplina generale dettata dall'art. 81 L.F. sia in considerazione del carattere speciale della disciplina dei pubblici appalti, sia in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

L'art.118, terzo comma, inoltre, non può trovare applicazione in caso di fallimento in quanto, diversamente, verrebbe leso il fondamentale principio della par condicio creditorum, secondo cui tutti i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito della procedura concorsuale in osservanza dei privilegi di legge e delle norme sulla prededuzione. Un meccanismo come quello dettato dall'art. 118, comma 3, che condizionerebbe la procedura stessa all'obbligo della presentazione delle quietanze dei subappaltatori previamente al pagamento di quanto dovuto alla procedura dalla stazione appaltante, sarebbe in contrasto con i suddetti principi e le garanzie della procedura fallimentare.(Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

L'ente pubblico, il quale ha un debito nei confronti dell'appaltatrice fallita per opere da queste realizzate (anche per mezzo dei subappaltatori) deve adempiere la sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare, la quale poi provvederà a ripartire l'attivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalle norme fallimentari e civilistiche e senza riconoscere ai subappaltaori alcun diritto di prelazione. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: