Corte d’Appello di Napoli – Accordi di ristrutturazione dei debiti: opposizione all’omologa, controllo del Tribunale, posizione dei creditori estranei.

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Data di riferimento: 
01/12/2014

Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 1 dicembre 2014, n. 5322 – Pres. Lipani, Rel. Dacomo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182 bis l. fall. – Natura negoziale – Omologazione – Effetti giuridici – Controllo del Tribunale.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182 bis l. fall. – Omologazione – Opposizione – Contenuto del controllo del Tribunale.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182 bis l. fall. – Previsioni dilatorie, remissorie o di postergazione circoscritte ai creditori aderenti – Nessun pregiudizio per i soggetti estranei – Esclusione della legittimazione alla contestazione dell’accordo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182 bis l. fall. – Continuità dell’attività d’impresa – Poteri del Tribunale – Giudizio prognostico di quasi certezza sull’integrale pagamento dei creditori estranei – Impossibilità.

L’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis l. fall., è ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, atteso che esso è diretto ad assicurare che un accordo di natura negoziale produca determinati effetti giuridici, i quali, in mancanza di omologazione dell’accordo stesso, non potrebbero determinarsi: poiché tali accordi costituiscono un “momento” negoziale, qualificato da un procedimento inteso a garantire all’autonomia contrattuale di debitore e creditori aderenti determinati effetti, essi sono inefficaci rispetto ai soggetti estranei, in conformità al principio generale secondo cui il contratto vincola soltanto le sue parti, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 1372, co. 2, c.c.). Ciò, tuttavia, non significa che nella fase giudiziale dell’omologazione dell’accordo, unica devoluta all’autorità giudiziaria, il controllo del Tribunale debba limitarsi alla mera constatazione asettica dell’intervenuta approvazione del piano, ratificando passivamente la volontà dei creditori maggioritari aderenti; sussiste, invece, in capo Tribunale un potere/dovere di disamina sia delle mere questioni formali, sia del merito del ricorso, con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano e alla soddisfazione dei creditori estranei all’accordo, e con differente grado di incidenza in relazione alla presenza o meno di opposizioni all’omologa. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

La presenza o meno di opposizioni all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti assume rilevanza in relazione al contenuto del controllo del Tribunale: infatti, qualora sia stata proposta opposizione, si instaura un pieno giudizio di merito volto a verificare l’idoneità del piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; invece, l’assenza di opposizioni preclude al giudice la possibilità di sollevare egli stesso quelle contestazioni che sarebbero state appannaggio dei creditori estranei e limita il controllo, oltre che agli aspetti formali, alla completezza e congruità della relazione del professionista, che, in considerazione delle attestazioni che deve compiere e dei requisiti personali, ben difficilmente può ritenersi assimilabile alla figura del consulente “di parte”, con conseguente considerazione della sua relazione alla stregua di un qualunque atto di provenienza della parte stessa. In tale ottica, appare irrilevante demandare al Tribunale il compito di accertamento della fattibilità economica del piano di risanamento, già attestata dal professionista, in una sorta di attestazione di secondo grado o di controllo sull’operato già svolto e sulle conclusioni raggiunte dal professionista; tale controllo deve piuttosto ritenersi limitato alla completezza della relazione e alla coerenza e logicità dell’iter argomentativo svolto dal professionista e dei risultati cui è pervenuto. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Qualora il contenuto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti non comporti atti dispositivi del patrimonio del debitore, ma contenga solo previsioni dilatorie della scadenza dei crediti o remissorie e/o di postergazioni che interessano e sono circoscritti ai soli creditori aderenti, nessun pregiudizio potranno mai lamentare i creditori estranei. Infatti, non essendoci alcuna modificazione negativa né depauperamento del patrimonio del debitore, i soggetti estranei all’accordo non potranno che trarre vantaggio dalla dilazione, remissione o postergazione concessa dai creditori aderenti; sicché deve ritenersi esclusa la legittimazione sostanziale dei creditori e dei terzi estranei alla contestazione dell’accordo, per mancanza di interesse e di rilevanza dell’accordo intercorso tra il debitore e gli aderenti, rispetto alla posizione patrimoniale degli stessi. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, assunti in previsione della continuità dell’attività d’impresa, non è possibile per il Tribunale esprimere un giudizio prognostico di “quasi certezza” dell’integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi stessi. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11742.php

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