Tribunale di Alessandria – Istanza di sospensione di esecutività e riparto, in pendenza di un ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto di un opposizione ex art. 98 L.F..

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Data di riferimento: 
16/08/2016

 

Tribunale di Alessandria 16 agosto 2016 - Pres. Rel. Santinello

 

Fallimento – Stato passivo - Opposizione ex artt. 98 L.F. - Rigetto – Ricorso per Cassazione – Pendenza -  Esecutività dello stato passivo e  ripartizione dell’attivo - Istanza interinale di sospensione ex artt. 373 c.p.c.  e 19 L.F. –  Inaccoglibilità.

 

Sentenza di fallimento – Reclamo  – Art. 19, secondo comma, L.F. –  Ricorso in Cassazione – Pendenza – Liquidazione dell’attivo - Richiesta di sospensione - Ammissibilità – Articolo abrogato – Conseguenze – Giurisprudenza prevalente - Disciplina ordinaria dell’art. 373 c.p.c. – Inapplicabilità – Orientamento difforme - Alternativa possibile – Sospensione della sola sentenza.

 

Va rigettato il ricorso ex artt. 373 c.p.c. e 19 L.F., mediante il quale un creditore abbia richiesto “in via principale” l’immediata sospensione dell’esecutività del decreto che aveva respinto la opposizione ex artt. 98 L.F. da lui proposta  per essere stato ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria anziché privilegiata, e, con separato provvedimento, la sospensione, fino alla definizione del ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso tale decisione, dell’attività di ripartizione dell’attivo, nonché “in via subordinata” la  sospensione della ripartizione dello stesso nei soli limiti del credito  da lui vantato nei confronti del fallito, e ciò in quanto l’art. 373 c.p.c. contempla la sola sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione e non anche la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa ed in quanto la sospensione della liquidazione dell’attivo, come prevista dall’art. 19 L.F., è cosa diversa dalla pretesa sospensione dell’attività di reparto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

A seguito dell’abrogazione, ad opera del D. Lgs. 169/2007, del secondo comma dell’art. 19 L.F., che inizialmente prevedeva che, anche nelle more di un giudizio per cassazione ex art. 18 L.F., potevano per gravi motivi essere richiesti  i provvedimenti relativi alla concessione o revoca della sospensione, totale o parziale o anche temporanea, della liquidazione dell’attivo, si deve, conformemente all’orientamento della prevalente giurisprudenza,  ritenere che, dal momento che detta disposizione costituisce in ambito fallimentare  uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell’efficacia delle sentenze, non risulti consentita,  in attesa della decisione finale da parte della Suprema Corte, l’applicazione della disciplina di diritto comune e segnatamente dell’art. 373 c.p.c.,  tenendo, comunque,  presente che, quand’anche tale disciplina si dovesse ritenere applicabile, la sospensione potrebbe riguardare esclusivamente la sentenza dichiarativa di fallimento e non anche, per analogia, come nello specifico richiesto, il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib_Alessandria_16082016_0.pdf

 

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