Tribunale di Bergamo – Concordato con riserva: fase cd. preconcordataria e divieto di pagamento di debiti pregressi maturati nei confronti di INPS e INAIL. Possibile rilascio del DURC.

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Data di riferimento: 
23/04/2015

 

Tribunale di Bergamo 23 aprile 2015 - Pres. Est. Vitiello.

 

Concordato con riserva - Fase cd. preconcordataria -  Debiti pregressi nei confronti di INPS e INAIL – Richiesta di autorizzazione al pagamento – Possibile non soddisfazione dei crediti antergati – Rigetto dell’istanza.

 

Concordato con riserva - Fase cd. preconcordataria -  Debiti INPS e INAIL  pregressi – Mancato pagamento – Ipotesi di impossibilità giuridica -  Ricorrente – Istanza di rilascio del DURC – Impedimento inesistente – Accoglimento.

 

Nella fase procedimentale cd. preconcordataria, conseguente alla presentazione di un ricorso ex art 161, sesto comma L.F. , non può trovare accoglimento la richiesta, ex settimo comma, della società ricorrente intesa ad ottenere l’autorizzazione al pagamento di debiti pregressi maturati nei confronti di INPS e INAIL, da ritenersi atto urgente di straordinaria amministrazione volto a realizzare un risparmio di risorse nell’interesse della massa dei creditori, e ciò in quanto deve  considerarsi assorbente la rilevazione che, in quella fase, caratterizzata dalla mancanza di un piano e (come nel caso di specie) anche di una parziale anticipazione dei contenuti concreti dello stesso, non risulta possibile avere certezza alcuna in merito alla possibilità che la società in crisi possa assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado antergato a quello di INPS e INAIL, ed inquanto è espressamente previsto che la possibilità di pagamento dei crediti pregressi risulta condizionata al rispetto del procedimento e all’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 182 quinquies, comma quarto (ora quinto ex d.l. 83/2015), L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Si deve ritenere che rientri nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui la regolarità contributiva sussiste quando la sospensione dei pagamenti dovuti dipende da disposizioni di legge, l’impossibilità giuridica, che discende dal disposto dell’art. 168 L.F. e dai principi generali che governano il diritto concorsuale, per la ricorrente di  procedere, anteriormente all’omologazione di un concordato preventivo, al pagamento dei crediti maturati in epoca antecedente all’apertura del concorso dei creditori e, pertanto,  non sussiste alcuna ragione ostativa al rilascio, da parte di INPS e INAIL, alla società debitrice del DURC, nonostante il mancato pagamento da parte della stessa dei  pregressi crediti previdenziali ed assistenziali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13097.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: