Corte di Cassazione (3310/17) – Vendita contrattuale in applicazione art. 72 l. f. e cancellazione ex art. 108 l.f. delle iscrizioni pregiudizievoli. Ammissione al concorso del creditore ipotecario.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/02/2017

Cassazione civile, 08 Febbraio 2017, n. 3310. Aniello Nappi, pres. -  Renato Bernabai, rel.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vendita contrattuale in applicazione art. 72 l.f. – Cancellazione dei gravami ex art. 108 l.f. – Ammissibilità.

Il secondo comma dell’art. 108 l.f. è applicabile anche alla vendita fallimentare attuata in forma contrattuale, e di conseguenza, a’ sensi della predetta norma, il giudice delegato può ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione Il creditore ipotecario andrà al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16785.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: