Corte di Cassazione (11500/2010) – Creditore ipotecario e ripartizione delle spese generali in sede di riparto.

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Data di riferimento: 
12/05/2010

Corte di Cassazione, sez. I, 12/05/2010,  n. 11500 – Pres. Panebianco Ugo Riccardo -

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ripartizione spese generali al creditore ipotecario – Criterio.

 

In sede di piano di riparto, la determinazione della quota (del compenso del curatore e delle spese generali della procedura imputabile al creditore ipotecario deve essere fatta sulla base del criterio dell'utilità delle stesse per il creditore garantito (nella specie, la Corte ha statuito che anche il creditore ipotecario deve sopportare, in parte, l'onere di quelle particolari spese fatte nel suo interesse dal curatore fallimentare. Più precisamente, quelle relative all'amministrazione e liquidazione del bene oggetto di garanzia speciale e un'aliquota delle spese generali della procedura da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete, in misura corrispondente all'utilità - anche solo potenziale, cioè sperata, ma non concretamente realizzata - del creditore garantito).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: