Tribunale di Padova - Prescrizione e decadenza nell’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore. Revocabilità di finanziamento finalizzato alla estinzione di preesistente debito chirografario.

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Data di riferimento: 
29/12/2017

Tribunale Padova, 29 Dicembre 2017. Est. Sabino.

Eccezione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Accertamento del passivo – Necessità di domanda riconvenzionale – insussistenza.

Azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Prescrizione – Art. 95 l.fall. – Applicabilità

Azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.f. – Inapplicabilità.

Fallimento - Finanziamento fondiario destinato ad estinguere un debito preesistente - Scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei negozi in tal modo collegati - Revocabilità

In tema di accertamento del passivo del fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l’azione revocatoria [nella specie ordinaria], perché la legge consente al giudice delegato l’indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore, né quest’ultimo è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale azione nel giudizio promosso dal creditore ex art. 98 l.f., potendo la revocabilità dell’atto farsi valere anche in via di eccezione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla prescrizione l’azione revocatoria ordinaria esperita in sede fallimentare non è soggetta ai termini prescrizionali dell’azione, così come stabilito dall’art. 95 co.I° secondo periodo l.fall. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

L’azione revocatoria ordinaria esperibile dal curatore ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. non è soggetta al termine triennale di decadenza di cui all' art. 69-bis l.fall. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui l’atto di stipula di un finanziamento fondiario abbia sostanzialmente la funzione di realizzare una forma anomala di pagamento del pregresso debito al fine di sostituirlo con altro fornito di garanzia ipotecaria, acquisendo così il creditore una causa di prelazione, esso costituisce un procedimento indiretto, in cui il negozio è sì realmente voluto, ma intende raggiungere uno scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei negozi in tal modo collegati in sfavore della par condicio creditorum. Logica conseguenza è dunque la revocabilità dell’intera operazione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19009.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: