Corte di Cassazione (4509/2018) – Fallimento e insinuazione al passivo: ammissibilità che la data certa di un finanziamento possa essere desunta dalle scritture contabili del finanziatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4509 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Dichiarazione di fallimento – Opposizione allo stato passivo – Credito del finanziatore – Data certa del contratto di finanziamento – Anteriorità – Prova desumibile dalle scritture contabili – Ammissibilità.
Può essere desunta dalle scritture contabili del finanziatore, la data certa di un finanziamento, laddove le stesse risultino prodotte in sede di opposizione allo stato passivo al solo fine di provare un mero fatto storico, quale l’anteriorità del relativo contratto rispetto alla dichiarazione di fallimento della parte finanziata, e ciò seppure non siano, al contrario, opponibili al curatore, nel cui confronti non può trovare applicazione l’art. 2710 c.c., al fine di attestare l’entità del credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204509.2018_0.pdf