Corte di Cassazione (29112/2017) - Prosecuzione della revocatoria ordinaria promossa dal creditore nell’ipotesi in cui il curatore non sia interessato a subentrare o non abbia intrapreso altra analoga azione.

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Data di riferimento: 
05/12/2017

Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2017, n. 29112. Pres. Aniello Nappi, rel. Guido Mercolino.

Azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore individuale - Sopravvenuto fallimento del debitore - Improcedibilità dell’azione - Esclusione - Condizioni

Il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volontà di subentrarvi, né risulti aver intrapreso, con riguardo al medesimo atto di disposizione già impugnato ex art. 2901 c.c., altra analoga azione a norma dell'art. 66 l.fall. (massima ufficiale) [La Suprema Corte nel caso di specie ha precisato la procedibilità è da ricollegarsi al fatto che il creditore può ottenere la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di disposizione e soddisfarsi sul bene, il quale non è entrato a far parte della massa, in quanto ceduto a terzi].

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19133.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: