Corte di Cassazione (6498/2026) – Domanda di risoluzione di un contratto proposta in sede ordinaria nei confronti del soggetto poi fallito: sede in cui, a seconda se volta o meno a finalità restitutorie o risarcitorie, va trattata o proseguita.

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Data di riferimento: 
18/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 18 marzo 2026, n. 6498 – Pres. Pasquale D’Ascola, Rel. Massimo Falabella.

Formulazione avanti al giudice ordinario di domanda giudiziale di risoluzione di un contratto per inadempimento – Vertenza avente ad oggetto beni soggetti a regime pubblicitario - Avvenuta trascrizione anteriore al fallimento del convenuto – Proposizione finalizzata conseguire utilità diverse da quella volta alla partecipazione al concorso o avvenuta pronuncia di sentenza non passata in giudicato - Possibile prosecuzione del giudizio in sede di cognizione ordinaria – Ipotesi, viceversa, di consequenziale formulazione in quel contesto di domande di contenuto restitutorio e risarcitorio - Improcedibilità in tal caso del procedimento in sede di cognizione ordinaria a trasferimento unitario in sede fallimentare – Onere del contraente in bonis di riproporre entrambe quelle domande avanti al giudice delegato mediante istanza di insinuazione al passivo – Natura della decisione resa in quella sede – Eventuale proposizione prima del fallimento in sede ordinaria di contrapposte domande di risoluzione di uno stesso contratto – Interruzione - Sedi processuali in cui deve essere trattata o proseguita post fallimento, a seconda del soggetto proponente.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato; 

La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria; 

Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria.  (Principi di diritto e Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34611/CrisiImpresa?La-domanda-di-risoluzione-proposta-prima-del-fallimento-segue-il-rito-fallimentare-quando-%C3%A8-funzionale-a-pretese-restitutorie-o-risarcitorie

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-18-marzo-2026-n-6498-pres-dascola-est-falabella

[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6481 – https://www.unijuris.it/node/9050 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: