Corte di Cassazione (13262/2026) – Fallimento di contribuente interessato da accertamenti tributari per anteriori violazioni da lui commesse: presupposto affinché risulti legittimato a proporre impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 08 maggio 2026, n. 13262 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Salvatore Liuzzi.
Fallimento – Accertamento tributario per fatti evasivi anteriormente commessi- Legittimazione processuale del contribuente fallito a proporre contestazione – Mera inerzia della curatela – Presupposto sufficiente.
In tema di contenzioso tributario, qualora l’atto impositivo concerna presupposti d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale del fallito o dei suoi amministratori a impugnarlo, ai sensi dell’art. 43 L. fall., sussiste in presenza della mera inerzia oggettiva della curatela, essendo sufficiente il mancato esercizio della tutela giurisdizionale sul medesimo rapporto d’imposta, senza che occorra accertare le ragioni soggettive dell’astensione né provare uno specifico disinteresse del curatore. (Massima Ufficiale) p
[in tema di presupposti perché al contribuente fallito sia riconosciuta la capacità processuale a proporre impugnazione avverso ad accertamenti tributari aventi ad oggetto violazioni a lui ascritte risalenti ad epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 1287 https://www.unijuris.it/node/6981; Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 2025, n. 30732 https://www.unijuris.it/node/8944 e Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 30 luglio 2024, n. 21333 https:// www.unijuris.it/node/7952].
