Tribunale di Marsala – Concordato con continuità: dovere per i creditori strategici di attenersi solo agli obblighi previsti in sede di omologa. Inammissibilità di una richiesta di loro declassamento laddove non contemplata.

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Data di riferimento: 
17/07/2017

Tribunale di Marsala, 17 luglio 2017 – Pres. Caterina Greco, Rel. Francesca Paola Ruggiero,.

Concordato con continuità – Piano industriale - Nuove richieste di forniture - Dilazione dei pagamenti -  Prospettazione - Decreto di omologazione – Mancanza di una previsione in tal senso – Inidoneità ad obbligare i fornitori.

Concordato con continuità – Piano - Suddivisione dei creditori in classi – Omologazione – Fonitori strategici – Dilazioni di pagamento - Mancata concessione – Successivo loro possibile declassamento – Inammissibilità.

In difetto di un'espressa previsione nel decreto di omologazione di un concordato con continuità, la  semplice prospettazione contenuta in tal senso nel piano concordatario non è idonea ad obbligare i creditori fornitori strategici ad accettare le richieste della proponente di nuove forniture di merce, accordando alla stessa le medesime dilazioni previste nella proposta quali modalità di pagamento dei crediti anteriori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La ripartizione dei creditori in classi è contenuto eventuale del piano che accompagna la domanda di concordato preventivo; nel loro insieme, piano e relazione del professionista ex art. 172 L.F. sono utili a ottenere la fiducia dei creditori e con essa il voto favorevole per l’approvazione del concordato; con questa premessa, è così da escludere che, dopo che è stata ottenuta l'approvazione e l'omologazione sulla base, tra l’altro, anche del piano contenente la data ripartizione in classi, siano prospettabili, in assenza di alcuna previsione sul punto nel decreto di omologa,  ipotesi di declassamento di alcuni creditori [nello specifico, la Corte ha rigettato la richiesta della proponente un concordato con continuità  di rivedere la decisione del giudice di prime cure che aveva respinto la sua istanza ex art. 700 c.p.c. volta a ottenere che alcuni fornitori, già suoi creditori, fossero costretti a stipulare contratti di fornitura di merce alle stesse condizioni previste nella proposta concordataria quali modalità di pagamento dei debiti pregressi ed ha altresì escluso che, in caso di mancata accettazione delle sue richieste, gli stessi venissero declassati in modo da poter effettuare a loro favore pagamenti nella minor percenutale prevista per i creditori, non strategici, inseriti nella classe successiva].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista Tribunale di Marsala 26 aprile 2017 https://www.unijuris.it/node/4372

 http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19481

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: