Corte di Cassazione (10540/2019) – Parmalat in A.S.: non contrarietà all'ordine pubblico dell'accertamento al di fuori del procedimento di accertamento del passivo, ad opera di una sentenza straniera, dell'entità di un credito.

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Data di riferimento: 
15/04/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2019, n. 10540 - Pres. Maria Cristina Giancola, Rel. Maria Giovanna Concetta Sambito.

Amministrazione straordinaria – Sentenza straniera – Riconoscimento di un credito – Contrarietà all'ordine pubblico – Necessità dell'accertamento in sede concorsuale – Esclusione – Disciplina nazionale - Casi di devoluzione della decisione ad altri giudici.

Amministrazione straordinaria – Sentenza straniera – Interessi maturati in pendenza della procedura – Riconoscimento – Accertamento del passivo.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne consegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale. (Massima ufficiale)  

Non si oppone al riconoscimento della sentenza straniera nell’ambito dell’accertamento del passivo la circostanza che essa abbia condannato l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale al pagamento degli interessi maturati dopo l’accesso alla predetta procedura. L'art. 55, comma 1, L.F., infatti, secondo cui agli effetti del concorso, e per tutta la durata della procedura, opera la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali, corrispettivi, compensativi o moratori) sui crediti chirografari sorti prima della dichiarazione di fallimento, attiene, infatti, all'accertamento non già dell'an o del quantum del credito, ma alla concorsualità del credito: la verifica della sua opponibilità alla procedura - anche solo di quello accessorio, come è il credito al pagamento degli interessi - è riservata all'ammissione al passivo, sicchè la decisione non incide sul concorso dei creditori, per la parte in cui contenga la condanna al pagamento degli interessi maturati sul credito chirografario in pendenza della procedura concorsuale, proprio perchè l'accertamento del credito fuori del fallimento non esclude la necessità dell'insinuazione al passivo (che è l'unica via per partecipare al riparto), la cui verifica sarà sottoposta interamente alla legislazione nazionale. Pertanto, se nel titolo dovessero essere conteggiati interessi che – ai sensi dell’art. 55 – sono sospesi, il credito non dovrà essere ammesso al passivo per la parte corrispondente. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21639.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: