Tribunale di Ascoli Piceno – Retrocessione da parte del creditore pignoratizio, a seguito dell'esperimento nei suoi confronti di un'azione revocatoria fallimentare, dell'importo incamerato: insinuazione al passivo in via privilegiata.

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Data di riferimento: 
05/07/2019

Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, 05 luglio 2019 – Pres. Carlo Calvesi, Rel. Enza Foti, Giud. Francesca Sirianni.

Fallimento –  Banca - Precedente escussione di una garanzia su pegno – Azione revocatoria fallimentare - Soccombenza -  Retrocessione di quanto incassato – Importo reso - Insinuazione al passivo in via privilegiata –  Diritto da riconoscerle.

Qualora, a seguito del positivo esperimento da parte della curatela di un'azione revocatoria fallimentare nei confronti di una banca che aveva precedentemente escusso una garanzia su pegno costituita a suo favore dal fallito allorchè in bonis, questa sia condannata a retrocedere alla procedura fallimentare l'importo incamerato, la stessa ha diritto ad insinuare al passivo, ai sensi dell’art. 70, secondo comma, L.F, in via privilegiata pignoratizia la somma versata per effetto della revoca; ciò in quanto lo scopo sotteso all'esercizio dell'azione revocatoria è quello di ripristinare la medesima par condicio creditorum che quell'atto ha alterato, la qual cosa non avverrebbe qualora quello stesso privilegio non venisse  poi riconosciuto alla banca in sede di insinuazione al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22189.pdf

[cfr. anche in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 08 marzo 2019  https://www.unijuris.it/node/4707]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: