Corte di Cassazione (17808/2019) -Assoggettabilità a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F. delle prelazioni sorte in periodo sospetto come effetto della volontà delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17808 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio – Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Atto negoziale costitutivo di un diritto di prelazione – Compimento in periodo sospetto – Revocabilità.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, comma 2, l.fall., secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta volontà della legge (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha affermato la revocabilità della prelazione ai sensi di quella disposizione in quanto il creditore, che si era insinuato al passivo del promittente venditore chiedendo che gli fosse restituito in privilegio, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., il doppio della somma da lui versata a titolo di caparra confirmatoria in sede di preliminare d’acquisto di un immobile da costruire ad uso abitativo, come stipulato mediante scrittura privata non autenticata, volendo anche prevenire gli effetti caducatori previsti dal terzo comma dell'art. 2645 bis cod. civ. (come tali legati alla mancata trascrizione del contratto definitivo nei termini di legge), aveva rinnovato davanti a notaio tale preliminare, spostando la data di conclusione del contratto definitivo e questa seconda volta regolarmente trascrivendolo, per costituire così su base negoziale e superando i limiti legali, un titolo prelazionario del credito già sorto e a termini di adempimento già scaduto e ciò a pochi mesi della declaratoria di fallimento del promittente venditore e, dunque, in violazione della par condicio creditorum] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)