Corte di Cassazione (29258/2019) – Inottemperanza da parte del curatore dell’obbligo di comunicare ai creditori il suo indirizzo PEC: possibili conseguenze in caso di deposito in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
12/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2019, n. 29258 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Paola Vella.

Procedure fallimentari – Obblighi informativi cui il curatore è tenuto ex art. 92 L.F. – Insinuazione al passivo – Modalità cui i creditori sono tenuti ad attenersi ex art. 93 L.F. – Utilizzo necessario della PEC - Mancato rispetto di dette disposizioni – Conseguenze che ne possono derivare.

I. Nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012 (di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, poi modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1 gennaio 2013) non sia stata ancora effettuato l'avviso ex art. 92 legge fall., il creditore è tenuto, ai sensi dell'art. 93, comma 2, legge fall., a trasmettere il ricorso contenente la domanda tempestiva di ammissione al passivo, con la documentazione ad esso allegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel predetto avviso, ai sensi dell'art. 92, comma 1, n. 4), legge fall.

II. Nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012, l'avviso ex art. 92 legge fall. sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 30 giugno 2013 (invitandoli a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro i tre mesi successivi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 221 del 2012, pena il perfezionamento delle successive comunicazioni mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31- bis, comma 2, legge fall.) e, a far tempo dal 31 ottobre 2013, i creditori e terzi interessati sono tenuti a trasmettere il ricorso contenente l'eventuale domanda tardiva ex art. 101 legge fall. all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore.

III. In entrambi i casi, il mancato rispetto della forma telematica di trasmissione del ricorso determina la improcedibilità del ricorso, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, cod. proc civ., qualora la domanda sia comunque pervenuta al curatore, sia stata da questi inserita nel progetto di stato passivo, completa della documentazione allegata, e sia stata esaminata, nel contraddittorio di rito con tutti i creditori e terzi interessati, all'udienza di discussione dello stato passivo."

 IV. In caso di inottemperanza del curatore agli obblighi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - come prescritti dall'art. 92, comma 1, n. 4), legge fall., ovvero dall'art. 17 della legge n. 221 del 2012 - la domanda depositata dal creditore in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, n. 5) legge fall., non può essere dichiarata irricevibile, a meno che la parte interessata dimostri - senza che sia possibile il ricorso alla scienza privata del giudice, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. - la conoscenza o conoscibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, che abbia assolto l'obbligo imposto dall'art. 17, comma 2-bis, della legge n. 221 del 2012 (come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 228 del 2012, in vigore dal 1 gennaio 2013) di comunicare al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata." (Principi di diritto)

In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. (nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23042.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: