Corte di Cassazione (24589/2019) – Fallimento e riscossione dei crediti previdenziali da parte delle società concessionarie della riscossione mediante iscrizione a ruolo: documenti giustificativi e titolarità della pretesa.

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Data di riferimento: 
02/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24589 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Contributi previdenziali – Fallimento del debitore – Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Accertamento dell’esistenza del credito – Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario del servizio – Eventuale difetto del potere di agire o di resistere - Insorgere di una questione di legittimazione – Ente creditore – Non configurabilità di un litisconsorzio necessario - Chiamata in causa – Valutazione discrezionale del giudice del merito.

Crediti previdenziali - Fallimento del debitore – Società concessionarie – Riscossione mediante insinuazione al passivo – Domanda proposta mediante mero estratto di ruolo - Sufficienza – Avviso di addebito emesso dall’INPS – Documento equivalente - Previa notifica della cartella di pagamento – Presupposto non richiesto.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, qualora il giudizio di accertamento del credito sia promosso dal concessionario del servizio di riscossione o nei confronti dello stesso, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda non abbia ad oggetto la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., ed è conseguentemente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede d'impugnazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All'estratto di ruolo può ritenersi equivalente l'avviso di addebito emesso dall'INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo (Massima ufficiale) [nel caso specifico il credito azionato era stato ampiamente documentato in quanto l’estratto di ruolo era stato oltretutto integrato mediante la produzione dei modelli DM10 e dell'elenco dei lavoratori denunciati nel periodo considerato].  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23558.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9016 https://www.unijuris.it/node/3854; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 2732 https://www.unijuris.it/node/4863 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018, n. 1195 https://www.unijuris.it/node/4736]

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