Tribunale di Bari – Procedura esecutiva individuale iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore: criteri cui attenersi in sede di assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato.

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Data di riferimento: 
08/07/2020

Tribunale di  Bari, Sez. II civ., 08 luglio 2020 – Giudice dell'esecuzione Laura Fazio.

Esecuzione forzata – Azione promossa dal creditore fondiario  – Inizio o prosecuzione ex art. 41 T.U.B. in costanza di fallimento del debitore – Ammissibilità - Intervento del curatore –   Vendita del bene pignorato – Distribuzione del ricavato – Giudice dell'esecuzione - Necessario rispetto della graduazione dei crediti come decisa in sede fallimentare – Esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti.

Esecuzione forzata – Azione promossa dal creditore fondiario  –  Vendita del bene pignorato - Attribuzione provvisoria del ricavato – Stato passivo - Proposizione dell'istanza di insinuazione  -  Avvenuta ammissione – Presupposto necessario.

Nel caso in cui una procedura esecutiva individuale venga iniziata o proseguita ai sensi dell'art. 41 del T.U.B. dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ed il  curatore, che vi sia intervenuto, deduca questioni afferenti alla graduazione dei crediti, allegando i provvedimenti con cui gli organi concorsuali l'abbiano, in modo diretto o quanto meno indiretto ma inequivoco,  disposta, il giudice dell’esecuzione, in sede di distribuzione provvisoria  delle somme ricavate dalla vendita del bene pignorato, al fine di perseguire la maggiore “corrispondenza” possibile tra la graduazione dei crediti operata in sede fallimentare, sede naturale dell'accertamento, e quella della sede esecutiva individuale e di neutralizzare, o comunque ridurre al minimo, il rischio che, laddove non tenga conto della graduazione, come effettuata in sede concorsuale, gli organi di quella procedura debbano esercitare azioni di natura recuperatoria nei riguardi del creditore fondiario che,  insinuatosi al passivo, si sia visto  in sede di esecuzione individuale assegnare  più  di quanto gli spetti, potrà esaminare tutta la documentazione prodotta dalle parti, anche dopo la scadenza del termine assegnato per proporre osservazioni al progetto di distribuzione come redatto dal professionista a tal fine da lui delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per ottenere l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita del bene pignorato il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di aver sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo), mentre se il credito non sia stato ammesso al passivo (per negligenza del creditore o perché la relativa istanza sia respinta), l’intero ricavato della vendita sarà attribuito agli organi della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24478.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: