Corte di Cassazione (5847/2021) – Fallimento: onere della prova del diritto di credito per differenze retributive di cui si sia richiesta l'insinuazione allo stato passivo e prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi di quel dirit

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Data di riferimento: 
03/03/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - L, 03 marzo 2021, n. 5847 – Pres. Margherita Maria Leone, Rel. Carla Ponterio.

Fallimento – Lavoratore – Domanda di insinuazione al passivo – Rigetto - Opposizione - Natura di giudizio ordinario di cognizione - Conseguenze - Crediti retributivi - Onere della prova gravante sul creditore  -  Esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione – Onere probatorio gravante sul curatore.

Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25099.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: