Tribunale di Napoli Nord – Necessario coordinamento nella fase distributiva del ricavato tra procedura esecutiva individuale del creditore fondiario e procedura concorsuale in ipotesi di vendita di un bene ipotecato di proprietà del fallito.
Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sez. II - I civ., 03 giugno 2021 (data del provvedimento) – G.E. Alessandro Auletta.
Fallimento - Creditore fondiario – Procedura esecutiva – Vendita di un bene di proprietà di soggetto fallito – Istanza di attribuzione provvisoria del ricavato – Insinuazione al passivo – Esito favorevole o meno - Incidenza in sede distributiva – Irrilevanza ai fini della procedibilità dell'esecuzione..
In sede esecutiva il creditore fondiario, per ottenere l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita del bene ipotecato di proprietà del fallito, deve documentare al giudice dell’esecuzione di aver sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione del suo credito al passivo e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo), ciò in quanto, se il credito non sia stato ammesso al passivo (per negligenza del creditore o perché la relativa istanza sia respinta), l’intero ricavato della vendita sarà attribuito agli organi della procedura. In ogni caso l'ammissione o meno al passivo non condiziona la procedibilità dell'esecuzione ma rileva solo ai fini della fase distributiva; ciò sia in quanto il G.E. è l’unico ad essere titolare del potere di accertare la sussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare il c.d. privilegio fondiario, nonché del potere di verificare che, nella specie, quel privilegio interessi il bene colpito dal pignoramento, sia in quanto la necessità del coordinamento con la procedura concorsuale sorge solo al fine di evitare che, nell’ambito della procedura esecutiva individuale, il creditore fondiario consegua nella fase distributiva più di quanto gli sia dovuto secondo la valutazione compiuta dal G.D. o consegua una somma che gli sia non dovuta, perché non sia stata chiesta l’ammissione al passivo o perché la relativa istanza sia stata rigettata [nello specifico il tribunale ha ritenuto che, ai fini della procedibilità del procedimento non rilevasse neppure la circostanza che il creditore fondiario fosse titolare di un diritto di ipoteca su un bene ricompreso nel fallimento ma costituito a garanzia di un credito vantato verso un soggetto diverso dal fallito-garante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www. dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-nord-3-giugno-2021-est-auletta
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348].