Tribunale di Como – Concordato preventivo con continuità: presupposti richiesti perché l'omologazione forzata da parte del tribunale (c.d. cram-down) possa trovare applicazione. Ammissibilità della libera assegnazione del surplus ai creditori.

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Data di riferimento: 
01/12/2021

Tribunale di Como, 1 dicembre 2021  – Pres. Paola Parlati, Rel. Marco Mancini, Giud. Annamaria Gigli.

Concordato preventivo – Nuovo testo dell'art. 180, quarto comma, L.F. - Procedure già in corso al momento della sua entrata in vigore – Cram-down – Possibile applicazione.

Concordato preventivo – Nuovo testo dell'art. 180, quarto comma, L.F. - “Mancata adesione” dell'amministrazione finanziaria - Significato da attribuirsi a quell'espressione – Ipotesi di voto contrario, ma anche di mancata espressione del voto – Applicabilità del cram-down in entrambi i casi.

Concordato preventivo con continuità – Utile generato dalla prosecuzione dell'attività – Libera distribuzione tra i creditori – Necessario rispetto delle cause di prelazione e delle regole del concorso – Esclusione.

In assenza di una disciplina transitoria che ne stabilisca l'efficacia esclusivamente per le nuove procedure concorsuali come instaurate, il nuovo testo dell'art. 180, quarto comma, L.F. deve ritenersi applicabile anche alle procedure concordatarie pendenti, presentate prima dell'entrata in vigore del D.L. 118/2021 e non ancora omologate all'entrata in vigore della novella. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E' ragionevole opinare, sotto il profilo semantico, che l'avverbio “anche” posto in sede di modifica dell'art. 180, quarto comma, L.F. prima della locuzione “in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria “ consenta di ritenere che il disposto di detta norma possa trovare applicazione sia nel caso l'Ente voti in maniera palesemente contraria alla proposta concordataria, sia nell'ipotesi di inerzia nella manifestazione del voto e, dunque “anche” in mancanza del voto; ciò, in particolare, oltre che per altre ragioni, in quanto nel sistema attuale del concordato preventivo l'astensione, il silenzio e il mancato voto del creditore sono sempre parificati nel calcolo delle maggioranze al voto contrario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale, l'utile generato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa ha natura esogena rispetto al patrimonio dell'impresa come stimato all'apertura della procedura e dunque il surplus concordatario non soggiace al divieto di alterazione delle cause di prelazione e alla regola del concorso; pertanto, detto surplus costituisce un beneficio aggiuntivo che può essere liberamente distribuito tra i creditori chirografari anche qualora i creditori privilegiati non abbiano ottenuto l'integrale soddisfazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-como-1-dicembre-2021-pres-parlati-est-mancini

[relativamente alla seconda massima, cfr. in questa rivista con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021 https://www.unijuris.it/node/5474 e con riferimento a quella ex art. 182 bis L.F., anche in tema di giurisdizione del giudice ordinario (fallimentare) avverso il rigetto di una proposta di transazione fiscale: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; relativamente alla terza massima: Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 19 luglio 2019 https://www.unijuris.it/node/4818; Tribunale di Milano, 05 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4908 e Tribunale di Prato 07 ottobre 2015 https://www.unijuris.it/node/2783].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: