Corte di Cassazione (23447/2022) – Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, ex art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, non può aver luogo in caso di fallimento dell’appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2022, n. 23447 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.
Contratto di appalto di opera pubblica – Fallimento dell'appaltatore – Compenso del subappaltatore – Pagamento diretto da parte della stazione appaltanteex art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 – Inammissibilità anche laddove previsto in sede di pattuizione - Ragione sottostante.
Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, attiene al solo appalto in corso con un’impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l’ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli art. 81 L. fall. e art. 140, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 (cd. “Codice appalti 2006”), lo scioglimento del contratto e delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione di consentire il pagamento anzidetto. (Massima Ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS.UU., 20 marzo 2015 n. 5685 https://www.unijuris.it/node/3857 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16708 https://www.unijuris.it/node/5364 e Corte di Cassazione, Sez. VI Prima Civile, 10 settembre 2021, n. 24472 https://www.unijuris.it/node/5887; detti precedenti hanno concluso che, di conseguenza, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto d'appalto per fallimento dell'appaltatore era dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare, mentre il subappaltatore doveva essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevasse a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, L.F.].