Corte di Cassazione (22102/2022) – Liquidazione coatta amministrativa: interessi e rivalutazione monetaria spettante sui crediti per versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare ammessi al passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2022, n. 22102 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Cosmo Crolla. 

Liquidazione coatta amministrativa – Crediti per versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare - Natura previdenziale non pubblicista – Ammissione al passivo non in privilegio – Diritto a interessi e rivalutazione monetaria - Data del provvedimento d'apertura della procedura -Termine finale.

In tema di ammissione allo stato passivo della LCA, i crediti per versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, possedendo natura previdenziale non pubblicista, non sono assistiti dai privilegi rispettivamente previsti dagli art. 2733, art. 2734 e art. 2751 bis, n. 1, c.c. e soggiacciono al regime di cui all'art. 55 L. fall., con riferimento agli interessi e alla rivalutazione monetaria, il cui corso, pertanto, si arresta alla data del provvedimento d'apertura della procedura concorsuale. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-13-luglio-2022-n-22102-pres-genovese-est-crolla

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27903.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 09 giugno 2021, n. 16084 https://www.unijuris.it/node/5697]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: