Tribunale di Catania – Laddove un immobile ipotecato sia stato venduto nell'ambito del concordato che ha preceduto il fallimento, il creditore garantito ha diritto di insinuarsi al passivo in privilegio sul ricavato non distribuito confluito nell'attivo.

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Data di riferimento: 
27/07/2022

Tribunale di  Catania, 27 luglio 2022 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin.

Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Vendita di un immobile ipotecario effettuata nel corso della prima procedura – Mancata distribuzione del ricavato e acquisizione dello stesso alla massa fallimentare – Creditore ipotecario – Diritto ad insinuarsi al passivo su detta somma in privilegio.

In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento il creditore ipotecario va ammesso al passivo, per surrogazione reale, colla prelazione ipotecaria già gravante sull’immobile, sulla somma di denaro ricavata nel corso della procedura minore dalla vendita di quel bene, non distribuita in quella sede e acquisita alla massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27929.pdf

[Cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 07 luglio 2016, n. 13940 https://www.unijuris.it/node/2953].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: