Tribunale di Treviso – Il debitore che, in sede di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ottenga il riconoscimento temporaneo di misure protettive può chiederne il rinnovo anche se, alla scadenza, non prorogate.

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Data di riferimento: 
16/06/2023

Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. II civ., 16 giugno 2023 – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice Di Tullio.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Deposito di una domanda di accesso a quella procedura – Riconoscimento su istanza di misure protettive – Tribunale – Fissazione di una durata di quattro mesi – Mancata richiesta alla scadenza di proroga di quelle misure – Successiva istanza di rinnovo – Accoglibilità – Fondamento – preauppoato - Necessario rispetto di una durata massima complessiva di dodici mesi.

Stante che l'art. 8 C.C.I. prevede che la durata massima delle misure non possa superare il periodo anche non continuativo di 12 mesi, intendendo pertanto che la tutela possa essere chiesta e concessa con soluzione di continuità, e stante che da quanto previsto dall'art. 55, comma 4, C.C.I, disposizione che disciplina il procedimento di proroga delle misure protettive, non può desumersi che al debitore sia precluso di poter nuovamente beneficiare delle medesime misure in un secondo momento laddove ne abbia già usufruito, si deve ritenere che, laddove quel limite massimo di durata non venga superato, il debitore che in precedenza abbia, contestualmente al deposito di una domanda d'accesso uno strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva ai sensi dell'art. 44 C.C.I. [nello specifico, con riserva del deposito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione], formulato istanza di conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, secondo comma, C.C.I., richiesta accolta dal Tribunale ai sensi del terzo comma di detto articolo per una durata di quattro mesi dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, possa richiederne allo stesso tribunale il rinnovo, anche se lasci trascorrere del tempo rispetto al decorso di quei mesi senza richiederne la proroga. Il legislatore si deve ritenere abbia infatti inteso riservare al debitore la decisione di come modulare, a seconda delle necessità che insorgano, la richiesta di misure protettive, anche esponendosi al rischio di subire aggressioni patrimoniali nello spazio temporale che va dalla cessazione di una misura protettiva alla successiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29432.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza