Tribunale di Bologna – Fallimento: presupposti perché il credito risultante da sentenza straniera possa essere ammesso al passivo senza la necessità del preventivo vaglio della riconoscibilità della stessa da parte della Corte d'Appello.

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Data di riferimento: 
22/05/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ., 22 maggio 2023 – Pres. Fabio Florini, Rel. Alessandra Mirabelli, Giud. Annelisa Spagnolo.

Fallimento – Azione intentata dal curatore in altro Stato – Soccombenza - Credito per spese di giustizia risultante da sentenza straniera – Insinuazione al passivo - Possibile riconoscimento da parte del giudice fallimentare – Precedente vaglio da parte della Corte d'Appello - Presupposto perché tale valutazione possa aver luogo a prescinderne

Il tenore letterale del terzo comma dell’art. 67 della legge n. 218/1995 (Riforma del diritto italiano di diritto internazionale privato) milita nel senso che, laddove per qualsiasi ragione il riconoscimento della sentenza straniera, sia invocato in un determinato processo quale antecedente logico della domanda e la controparte contesti la ricorrenza dei presupposti previsti dell’art. 64 affinché le sentenze straniere possano essere riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, l’accertamento richiesto in tale sede si deve considerare ciò nonostante comunque possibile, senza necessità di un previo giudicato sul punto da acquisirsi mediante procedimento autonomo come previsto dal primo comma dell'art. 67, purché solo con effetti limitati al giudizio in corso. Pertanto, nell'ipotesi che nel corso di una procedura fallimentare sia richiesta l'ammissione al passivo di un credito per spese processuali derivante da sentenza straniera, come decise nel corso di un giudizio intentato dal curatore avanti al giudice di un diverso Stato, si deve ritenere ammissibile la proposizione di una tale domanda (senza necessità della richiesta di vaglio preliminare da parte della Corte d'Appello in merito alla riconoscibilità di quella pronuncia), dovendosi considerare il giudice delegato, nonostante l'opposizione manifestata dallo stesso curatore, tenuto ad incidentalmente valutare, con esclusivo riferimento agli effetti endofallimentari, la questione preliminare, attratta quindi alla sua cognizione, della ricorrenza dei presupposti della riconoscibilità della sentenza stessa, come confutata dal curatore, laddove ne sia in particolare contestata la contrarietà all’ordine pubblico sul presupposto che l’entità della liquidazione abbia comportato la qualificazione delle spese come danni punitivi (ovvero non limitati a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma con funzione di deterrenza e sanzionatoria della responsabilità civile) che per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento necessiterebbero di una fonte normativa riconoscibile che rispetti i requisiti di tipicità e prevedibilità [nello specifico il Tribunale ha riconosciuto la non necessità della delibazione da parte della Corte d'Appello, in quanto ha riconosciuto che la decisione del giudice straniero che aveva comportato la reiezione della domanda proposta avanti a lui dalla curatela risultava definitiva e che nella parte in cui l'aveva condannata, quale parte soccombente, al pagamento delle spese di giustizia risultava conforme alla normativa nazionale e, qualora qualificabili come danno punitivo, comunque basata, nell'ordinamento straniero, su una normativa conoscibile in anticipo, ed ha pertanto, quale giudice dell'opposizione, deciso che il credito che ne era conseguito poteva pacificamente essere ammesso al passivo col rango elevato di prelazione richiesto; in alternativa, alla luce di una diversa interpretazione del disposto dell'art. 67 della legge 218/1995, avrebbe dovuto quantomeno ammettere quel credito al passivo con riserva, posta la totale assimilabilità di quella situazione alla fattispecie del difetto di giurisdizione del giudice fallimentare rispetto al giudice speciale (tributario, amministrativo e contabile)]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-22-maggio-2023-pres-florini-est-mirabelli

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29851/CrisiImpresa?Spese-legali-a-carico-della-massa-liquidate-da-sentenza-straniera     

[in tema di riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice del fallimento, quale situazione assimilabile a quella interessata al presente giudizio, cfr. in  questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 28 ottobre 2021, n. 30512 https://www.unijuris.it/node/5941].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: