Corte di Cassazione (21597/2023) – Concordato preventivo: il procedimento ex art. 162 L.F. deve rispettare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa e focalizzare l'attenzione sull'attestazione del professionista.

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Data di riferimento: 
20/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2023, n. 21597 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Andrea Fidanzia.

Concordato preventivo – Valutazione della sua ammissibilità - Procedimento ex art. 162 L.F.. - Necessaria coincidenza tra oggetto indicato nel decreto di convocazione e questioni dibattute – Esclusione - Osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa – Fondamentale condizione da rispettarsi.

Concordato preventivo – Valutazione della sua ammissibilità – Necessario controllo della congruità dell'attestazione del professionista - Corretta formazione del consenso dei creditori – Risultato che deve essere idonea a garantire.

In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. (Massima Ufficiale)

In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (Principio di diritto richiamato e più volte affermato dalla Corte)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29826/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-inammissibilit%C3%A0-e-contenuto-del-decreto-di-convocazione

[con riferimento al principio di diritto sopra esposto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5653https://www.unijuris.it/node/4617].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: