Corte di Cassazione (5653/2019) - Concordato preventivo: non rientra nell'alveo della verifica della fattibilità giuridica demandata al tribunale il controllo delle regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5653 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Guido Mercolino.

Concordato preventivo – Fattibilità giuridica –  Scritture contabili del proponente – Regolarità e attendibilità – Controllo da svolgersi da parte del tribunale – Esclusione – Completezza dei dati aziendali e criteri di giudizio - Attestazione del professionista – Rispondenza di tale atto - Solo sindacato consentito.

In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (Massima ufficiale)

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Cassazione civile, Sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901 https://www.unijuris.it/node/2345 e 09 maggio 2013, n. 11014 https://www.unijuris.it/node/2342]

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21524.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: