Tribunale di Avellino - In sede di riparto va accantonato il ricavato della vendita di un immobile gravato da una garanzia ipotecaria concessa dal fallito in bonis a una banca a garanzia del debito di un terzo in corso di ammortamento.

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Data di riferimento: 
14/03/2025

Tribunale di Avellino, Sez. I civ. -Ufficio procedure concorsuali, 14 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Pasquale Russolillo.

Fallimento – Bene gravato da garanzia ipotecaria - Avvenuta concessione da parte del fallito allorché in bonis a favore di una banca – Garanzia concessa a seguito della concessione da parte di quella di un mutuo a un soggetto terzo – Debito di quello non scaduto e in corso di ammortamento – Vendita dell'immobile ipotecato – Fase del riparto finale – Necessario accantonamento del ricavato limitatamente alla parte residua di quel debito come non ancora soddisfatto - Conseguenze derivanti dall'evolversi della situazione debitoria.

Laddove una società poi fallita abbia concesso ipoteca su un suo immobile a favore di una banca a garanzia di un debito altrui sorto a seguito della concessione di un mutuo a favore del terzo, il titolare della posizione ipotecaria acquisisce il diritto di partecipare, a fronte dell'inadempimento del debitore mutuatario poi verificatosi, senza necessità di insinuazione al passivo ma solo a seguito dell'assolvimento di un onere probatorio in merito al credito garantito di cui è portatore, al riparto, in sede di fase finale, del ricavato della vendita di detto bene, così da essere soddisfatto prima che sia distribuito ai creditori concorsuali, aventi diritto solo ad un eventuale residuo. Pur tuttavia, nel caso particolare in cui il mutuo ipotecario sia in corso di ammortamento e il debito del terzo garantito non risulti del tutto scaduto alla data di esecuzione del riparto finale, quell'istituto non può essere immediatamente soddisfatto per la differenza residua del  debito, non essendosi ancora verificato il necessario presupposto rappresentato dall'inadempimento da parte del suo debitore e non trovando applicazione nei suoi confronti il disposto dell'art. 55, secondo comma, L.F. che sancisce la scadenza, al momento dell’apertura del fallimento, di tutti i debiti pecuniari del fallito con automatica decadenza dal beneficio del termine. In quel caso, al fine di evitare che la banca ipotecaria subisca, in conseguenza della distribuzione irretrattabile di tutto l'attivo ottenuto dalla vendita immobiliare a favore dei creditori concorsuali, una lesione del suo diritto di garanzia, l'unica soluzione possibile è che si addivenga in via cautelare all'accantonamento, nei limiti del debito residuo ancora insoluto, del ricavato con distribuzione ai creditori concorsuali solo dell'eccedenza, con conseguente proroga, oltre al momento di eventuale chiusura anticipata della procedura fallimentare ai sensi dei commi dell'art. 118 L.F., dei poteri degli organi della procedura, così da potersi poi, in caso di sopravvenuto inadempimento del mutuo da parte del debitore per quanto concerne la somma residua dovuta, soddisfare con la somma accantonata il creditore ipotecario, oppure, nel caso in cui il terzo esegua regolarmente il pagamento anche del residuo, procedere ad una distribuzione supplementare a favore dei creditori concorsuali ancora insoddisfatti. Il curatore dovrà in ogni caso assicurare che l’accantonamento avvenga secondo regole contabili analoghe a quelle previste dall’art. 117, comma 2, L.F. che evitano l’effetto dell’apprensione delle somme al bilancio dello Stato alla decorrenza dei cinque anni, come invece previsto dal successivo comma 4 nel caso di irreperibilità dei creditori ammessi al riparto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-14-marzo-2025-est-russolillo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33072/CrisiImpresa?Ipoteca-prestata-da-terzo%2C-credito-in-ammortamento-e-accantonamento-delle-somme

[in tema di modalità di soddisfazione di creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 https://www.unijuris.it/node/6838].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: