Corte d'Appello di Firenze - Laddove una domanda di concordato preventivo come proposta in costanza di un'istanza di liquidazione giudiziale venga respinta, la debitrice non può proporre una nuova domanda alternativa.

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Data di riferimento: 
30/01/2025

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 30 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Ludovico Delle Vergini, Cons. Fabrizio Nicoletti e Nicola Mario Condemi.

Procedimento unitario – Domanda di accesso a concordato preventivo proposta in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale – Intervenuta mancata ammissione da parte del tribunale – Proponibilità di una nuova domanda di risoluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza – Esclusione – Fondamento.

Gli artt. 7, commi 1, 2 e 3; 40, commi 9 e 10; 49, comma 2; e 47, commi 4 e 6, C.C.I., in ragione del loro combinato disposto, si deve ritenere definiscano nel loro complessivo rapporto il c.d. procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, imponendo la trattazione unitaria delle domande nel rispetto del principio della trattazione prioritaria di quelle alternative alla liquidazione giudiziale, nel contempo ponendo, tuttavia, in pendenza appunto del procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale, una volta dichiarato inammissibile lo strumento adottato, decadenze alla possibilità di introdurre nuove domande di regolazione alternativa della crisi e dell'insolvenza e limiti alla possibilità di modifica; ciò anche alla luce del disposto dell'art. 120 bis, comma 1, C.C.I. con riferimento in particolare agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza decisi dalle società. Se fosse infatti consentita in tal caso una modifica ad libitum della domanda di accesso ad uno di tali strumenti senza passare da una nuova deliberazione dell’organo amministrativo che decida il contenuto della proposta e le condizioni del piano, quell'articolo perderebbe parte del suo significato. Più in generale, se fosse possibile reiterate all’infinito, all’interno dello stesso procedimento unitario, domande nuove o modificate, si arriverebbe al paradosso di non poter mai esaminare l’istanza di liquidazione giudiziale, dovendo il tribunale ogni volta seguire lo schema procedurale degli artt. 44 e 47 C.C.I. e ogni volta il debitore potendo introdurre modifiche o domande nuove, con ripartenza continuo dell’iter procedurale. [nello specifico, il Tribunale non aveva dichiarato aperta una procedura di concordato preventivo come proposta da una società nei confronti della quale era stata avanzata domanda di liquidazione giudiziale, avendo rilevato plurimi profili impattanti sulla stessa ammissibilità/ritualità della domanda in ragione della non conformità al disposto dell’art. 84, commi 1, 2 e 3 C.C.I. del piano prescelto in quanto configurato in continuità aziendale diretta, con evidente elusione delle disposizioni di cui al quarto comma di detto articolo in tema di concordato liquidatorio, e a seguito di tale pronuncia, ad avviso della Corte distrettuale giustamente, non aveva concesso il termine, come richiesto dalla debitrice, per l’integrazione del piano, decisione poi impugnata. La debitrice, infatti anziché limitarsi a difendersi sui rilievi del tribunale, come invece dalla medesima condivisi, aveva depositato una memoria non autorizzata con la quale aveva completamente innovato la precedente domanda di regolazione della crisi, abbandonando il piano di concordato con assunzione, non conforme, come detto, per come formulato alla previsione dell’art. 84, comma 1, dal momento che eludeva appunto, fra l’altro, le norme sul concordato liquidatorio, e aveva effettuato una proposta di pagamento (con relativo classamento) diversa da quella iniziale, condotta processuale quella che il Tribunale aveva ritenuto scontrarsi con le previsioni degli artt. 40, comma.10 e 47, commi 4 e 6, sopra richiamate, oltre che con l’art.7, comma 2, C.C.I., onde aveva proceduto all'apertura della liquidazione giudiziale, decisione come poi per l'appunto impugnata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32904/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-reclamo-avverso-il-rigetto-dell%E2%80%99omologazione-e-deposito-di-nuova-proposta

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza