Corte di Cassazione (10307/2025) – I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, in fase di esecuzione, non sono prededucibili nel consecutivo fallimento in quanto da non considerarsi funzionali alla prima procedura.

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Data di riferimento: 
18/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2025, n. 10307 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo in continuità -- Crediti sorti n fase esecutiva dopo la chiusura della procedura - Prededucibilità nel successivo consecutivo fallimento – Esclusione per mancanza del requisito della “funzionalità”.

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 L. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art. 111, comma 2, L. fall., così come ricostruita da Cass., Sez. Un., n. 42093 del 2021. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-18-aprile-2025-n-10307-pres-terrusi-est-vella

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33029/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-prededuzione-funzionale-per-i-crediti-maturati-dopo-la-chiusura-del-concordato-preventivo

[in tema di presupposti perché i crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale risultino prededucibili, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.I civ., 30 ottobre 2023, n. 29999 https://www.unijuris.it/node/7410; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; Corte di Cassazione, Sez. VI, 09 settembre 2016 n. 17911 https://www.unijuris.it/node/3383 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 agosto 2924 , n. 22772 https://www.unijuris.it/node/8048].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: