Corte di Cassazione (482/2026) – Presupposti per l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili: accertamento in particolare della reale attività svolta dal fallito.

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Data di riferimento: 
09/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2026, n. 482 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento di impresa individuale – Indicazione solo implicita dell’attività commerciale svolta - Estensione del fallimento nei confronti della società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte – Pronuncia comunque possibile – Fondamento.

La relazione tra l’impresa commerciale esercitata dalla persona fisica dichiarata fallita e l’impresa condotta dalla stessa in società di fatto con altri soggetti al fine della dichiarazione di fallimento in estensione di quella stessa e di quelli ai sensi dell’art. 147, quinto comma, L.F. non necessariamente deve essere di perfetta identità tra impresa individuale, così come accertata ai fini della già intervenuta pronuncia, e impresa esercitata dalla società di fatto, così come accertata anche sulla scorta dei fatti appresi dal curatore fallimentare, legittimato a chiedere l’estensione; ciò in quanto l’istanza di fallimento non è mai diretta contro l’impresa individuale in quanto tale, bensì sempre contro la persona fisica, quale imprenditore che ne è titolare, che ben potrebbe svolgere anche attività privata o altra attività di diverso tipo rispetto a quella che, per come è stata svolta, ne ha comportato il fallimento. Ciò posto, non c’è dubbio che, per dichiarare il fallimento di una persona fisica, risulti necessario verificare che si tratti di un imprenditore commerciale e che ciò comporta anche la necessità di accertare la specifica attività commerciale da lui concretamente esercitata; tuttavia, è ben possibile che tale aspetto rimanga implicito nella motivazione della sentenza di fallimento, in particolare nel caso in cui la qualità di imprenditore commerciale non sia stata oggetto di contestazione da parte della persona fisica, che si sia invece attivamente difesa sotto altri profili, quali la sussistenza dell’insolvenza o le dimensioni dell’impresa, onde, in tal caso, ai fini della pronuncia del fallimento in estensione della società di fatto di cui risultava essere stato parte è sufficiente che tra i due accertamenti, quello che ha portato alla prima pronuncia, e quello successivo volto a rendere possibile quella nuova pronuncia vi sia una linea di continuità nel senso che. l’attività commerciale svolta ufficialmente dal fallito risulti essere solo un segmento di una più ampia attività eseguita in società con altri soggetti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-gennaio-2026-n-482-pres-terrusi-est-zuliani

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34485/CrisiImpresa?Estensione-del-fallimento-alla-societ%C3%A0-di-fatto-e-accertamento-della-riferibilit%C3%A0-dell%27impresa

[quanto alla necessità che, affinché nei confronti di una società di fatto di cui risulti essere stata parte la società fallita possa essere pronunciato il fallimento in estensione, risulta necessario che risulti essere stata a sua volta insolvente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 04 marzo 2021, n. 6030 https://www.unijuris.it/node/5598].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: