Tribunale di Milano – Al fine dell’accesso al concordato semplificato risulta necessario che nella composizione negoziata siano state svolte, seppur senza successo, trattative volte a rendere possibile il risanamento dell’impresa.

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Data di riferimento: 
25/09/2025

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 25 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Luisa Vasile e Luca >Giani.

Ricorso per l’accesso a concordato semplificato - Stretto collegamento la composizione negoziata – Necessità che già in tale fase il ricorrente abbia avuto per scopo il risanamento dell’impresa – Avvenuto svolgimento, seppur con esito non positivo, di trattative con in creditori improntate a buona fede e trasparenza – Ulteriore presupposto imprescindibile.

E’ imprescindibile, per l’accesso allo strumento di risoluzione della crisi o dell’insolvenza rappresentato dal concordato semplificato, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento ed altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza però un esito positivo onde quella procedura negoziale risulti naufragata, e altresì che stessa sorte abbia caratterizzato qualsiasi ipotesi di ristrutturazione sondata dall’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto. Nel momento in cui l’unica alternativa possibile è ormai la liquidazione giudiziale si apre, quale unico sbocco residuale, la via per imporre ai creditori l’accesso ad uno strumento concordatario di natura necessariamente liquidatoria, in quanto imperniato sulla pronta cessione degli assets, che può essere prevista persino anticipata rispetto all’omologazione. L’assenza di tali prospettive di risanamento al momento dell’accesso alla composizione negoziata, come anche il mancato avvio in quella fase di effettive trattative improntate a buona fede con i creditori, rende, pertanto impraticabile il successivo ricorso al concordato semplificato essendo l’accesso e la funzione di quella procedura, che dovrebbe avere quale scopo di consentire una liquidazione ordinata e trasparente in assenza di alternative praticabili, come necessariamente improntata ai sensi degli artt. 4 e 16 C.C.I. ad una leale collaborazione con i creditori e gli organi della procedura, strettamente collegata alla fase precedente rappresentata dalla composizione negoziata. [nello specifico il Tribunale ha pertanto rigettato la richiesta di omologazione del concordato semplificato in quanto la società ricorrente sin dall’avvio della composizione negoziata si era palesata inerte, senza volontà e prospettive di ripresa, ed in quanto tale insuscettibile di perseguire mediante ricorso a trattative con i creditori il target imprescindibile del risanamento dell’impresa e si era, viceversa, limitata a dismettere risorse in parte disponibili e in parte di provenienza esterna, senza alcuna ricerca e prospettiva di riequilibrio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33795/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Milano-sul-concordato-semplificato-utilizzato-per-frodare-le-banche

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza