Corte di Cassazione (5918/2026) – Presupposto richiesto per addivenire all’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Accordi di ristrutturazione – Transazione fiscale – Cram down – Regime anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 136/2024 – Necessità che sia intervenuto un accordo, seppur in termini percentuali non sufficiente, con i creditori diversi da quelli pubblici interessati alla proposta transattiva – Presupposto anteriormente richiesto.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nel regime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. n. 69/2023 (conv. in L. n. 103/2023), vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 16 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l’intervento del tribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori, in difetto del quale è preclusa una valutazione di decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-marzo-2026-n-5918-pres-ferro-est-amatore
[con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., quanto al presupposto richiesto per addivenire all’ l’omologazione forzosa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32954 https://www.unijuris.it/node/8365].
