Tribunale di Forlì - Tribunale di Forlì, 23 aprile 2026 – Liquidazione controllata della società di persone e competenza territoriale per i soci illimitatamente responsabili .

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/04/2026

Tribunale Ordinario di Forlì, Sottosez. II civ. Procedure concorsuali, 23 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Barbara Vacca, Rel. Maria Cecilia Branca, Giud. Emanuele Picci.

Liquidazione controllata – Società di persone – Domanda proposta dalla società – Estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili – Residenza del socio in un diverso circondario – Competenza territoriale del tribunale della sede legale della società – Sussistenza.

In tema di liquidazione controllata, l’apertura della procedura nei confronti di una società di persone comporta l’apertura della medesima procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, in ragione del collegamento legale tra la situazione di crisi o insolvenza della società e quella dei soci. Ne consegue che il tribunale competente per la liquidazione controllata della società è competente anche rispetto ai soci illimitatamente responsabili, ancorché residenti nel circondario di un diverso tribunale, dovendosi escludere la necessità di una distinta individuazione della competenza territoriale per ciascun socio, in quanto l’apertura della procedura costituisce una pronuncia unitaria che coinvolge tutti i soggetti interessati ex lege. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34996/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata-e-competenza-territoriale-relativa-ai-soci-illimitatamente-responsabili

[La decisione del Tribunale di Forlì valorizza il carattere unitario della procedura: la competenza territoriale non viene frammentata in base alla residenza di ciascun socio illimitatamente responsabile, perché l’apertura della liquidazione controllata della società produce effetti anche nei loro confronti ai sensi dell’art. 270, comma 1, CCII. Il principio va riferito alla specifica ipotesi di apertura della liquidazione controllata della società di persone e dei suoi soci illimitatamente responsabili; non implica, invece, che la competenza territoriale sia sempre svincolata dal centro degli interessi principali del debitore in ogni altra procedura concorsuale.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza