Tribunale di Milano - Composizione negoziata reiterata, conferma e durata delle misure protettive, affitto d’azienda e limiti dei poteri giudiziali.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 27 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Vincenza Agnese.
Composizione negoziata – Reiterazione dell’istanza – Archiviazione della precedente procedura su richiesta dell’imprenditore – Termine per il nuovo accesso.
Composizione negoziata – Misure protettive – Piano di risanamento caratterizzato da criticità – Possibilità di superamento – Conferma.
Composizione negoziata – Misure protettive – Durata – Criteri di determinazione – Bilanciamento degli interessi.
Composizione negoziata con continuità indiretta - Previsione dell’affitto dell’azienda in vista della sua cessione - Trasferimento che non prevede che l’acquirente sia esentato da responsabilità solidale per i debiti anteriori – Non necessità dell’autorizzazione del Tribunale – Verifica di congruità da eseguirsi da parte dell’esperto.
L’imprenditore può accedere nuovamente alla composizione negoziata della crisi decorso il termine di quattro mesi dall’archiviazione della precedente procedura, qualora la relativa istanza di archiviazione sia stata presentata entro due mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto.
La presenza di rilevanti criticità nel piano di risanamento non preclude, di per sé, la conferma delle misure protettive, ove le criticità risultino superabili nell’ambito di un percorso negoziale serio e non sia manifestamente esclusa la possibilità di risanamento dell’impresa. La tutela protettiva deve essere valutata in funzione delle concrete prospettive di risanamento e dell’effettiva possibilità di sviluppare trattative con i creditori.
La durata delle misure protettive deve essere commisurata al tempo ragionevolmente necessario per verificare la concreta attuabilità del progetto di risanamento e l’effettività delle trattative con il ceto creditorio, contemperando l’esigenza di proteggere l’impresa con quella di non comprimere oltre il necessario i diritti dei creditori.
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale né il debitore subisce forme di spossessamento del patrimonio sicché lo stesso può compiere atti di straordinaria amministrazione nel rispetto delle sole previsioni di cui all’art. 21 C.C.I., ne consegue che, con riferimento ad un piano che prevede la sottoscrizione di un contratto di affitto d’azienda in vista di un successivo trasferimento della stessa, laddove sia previsto che abbia luogo a seguito dello svolgimento di una procedura competitiva ma senza far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c. per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, l’art. 22, comma 1, lettera d) C.C.I. non trova applicazione, onde la verifica della coerenza dell’affitto d’azienda come prospettato non è riservata al tribunale che in quel caso non deve emettere alcuna autorizzazione , ma all’esperto che, informato per iscritto, deve verificarne la conformità con lo svolgimento delle trattative e con le prospettive di risanamento e il non essere pregiudizievole per i creditori, ciò proprio ai sensi del predetto art. 21 che fa riferimento in generale al compimento di atti di amministrazione straordinaria da parte del proponente, preventivati o già posti in essere. [al riguardo il Tribunale ha precisato, pur trattandosi di fattispecie che esulava da quella in esame, che l’applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c., secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 ottobre 2017 n. 23581https://www.unijuris.it/node/3689 ) potrebbe venire in rilievo con riguardo al contratto di affitto in caso di retrocessione dell’azienda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di non luogo a provvedere da parte del tribunale in ordine alla istanza di autorizzazione all’affitto dell’azienda formulata da parte della ricorrente, cfr. in termini sempre in questa rivista: Tribunale di Terni, 30 aprile 2025 https://www.unijuris.it/node/8596 e Tribunale di Piacenza, 01 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7104, per quanto riguarda il tema della reiterazione dell’accesso e dei limiti della protezione accordabile nella nuova procedura cfr Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 29 maggio 2026 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/9215 ]
Commento
La pronuncia del Tribunale di Milano si distingue per l’approccio non meramente formale alla composizione negoziata: la reiterazione dell’accesso non è preclusa in assoluto; le misure protettive possono essere confermate anche in presenza di criticità progettuali, purché rimangano concrete prospettive di risanamento; l’affitto d’azienda resta, in linea di principio, nell’ambito della gestione dell’impresa e della valutazione dell’esperto, senza necessità dell’autorizzazione prevista dall’art. 22 CCII per le operazioni traslative contemplate dalla norma. Al contempo, il tribunale non può sostituirsi agli enti competenti in materia di regolarità contributiva né attribuire efficacia costitutiva a misure premiali che operano direttamente per legge. La decisione traccia così una linea di confine tra il controllo giudiziale sulla funzionalità della procedura e le valutazioni che spettano all’esperto o agli altri soggetti competenti.
