Tribunale di Roma – Proposizione, una dopo l’altra, di due istanze di concordato: ammissibilità o meno. Previsione della vendita mediante procedura competitiva di un ramo d’azienda che risulti già affittato: normativa applicabile.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/11/2017 - 09:10Tribunale di Roma, 19 maggio 2017 – Pres. Antonino P. La Malfa, Rel. Claudio Tedeschi, Giudice Giuseppe Di Salvo.
Concordato preventivo – Procedura pendente - Ulteriore domanda di concordato – Autonomia della richiesta - Stesso imprenditore e stessa insolvenza - Inammissibilità - Unicità della procedura - Necessità.
Domanda di concordato con riserva – Deposito – Udienza per la declaratoria di inammissibilità – Fissazione - Nuova domanda di concordato pieno – Proposizione in tale sede - Rinuncia alla prima istanza –- Presunzione possibile - Ammissibilità della nuova istanza – Abuso del diritto – Necessaria esclusione.
Società locataria d’azienda - Proposta di concordato con continuità – Disciplina ex art. 186 bis L.F. – Applicabilità – Azienda in esercizio – Presupposto necessario - Sussistenza.
Proposta di concordato – Dismissione d’azienda – Offerte d’acquisto già intervenute – Proponente - Previsione del ricorso a procedura competitiva – Disciplina delle offerte concorrenti – Art. 163 bis L.F. - Ricorso non necessario - Offerente già individuato – Ipotesi diversa.
Laddove già penda una procedura di concordato preventivo, non è configurabile la proposizione di un’ulteriore domanda in tal senso con carattere di autonomia rispetto a quella originaria, in quanto, con riferimento al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza, la relativa procedura di concordato ed il suo esito non possono che essere unici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In pendenza dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 162, secondo comma, L.F. per la declaratoria di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva avanzata ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., risulta ammissibile il deposito da parte dello stesso imprenditore, entro il termine precedentemente concessogli dal tribunale per la presentazione della proposta e del piano, di una proposta di concordato c.d. pieno, potendosi in tal caso presumere l’avvenuta rinuncia alla prima istanza e ciò sempre che la nuova domanda non si traduca in un mero abuso dello strumento concordatario (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La disciplina dell’art. 186 bis L.F. può ritenersi applicabile anche nel caso in cui la proposta di concordato provenga da una società che abbia già concesso in affitto la propria azienda od un suo specifico ramo, dovendosi, anche in tale eventualità, riscontrare l’elemento qualificante della presenza di un’azienda in esercizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove una proposta di concordato preveda la dismissione, mediante ricorso a procedura competitiva, di un ramo d’azienda, peraltro già affittato, o di altri beni, si deve escludere, seppure siano già state formulate, in particolare dall’affittuario, proposte d’acquisto, il ricorso alla speciale disciplina delle “offerte concorrenti” di cui all’art. 163 bis L.F., in quanto la stessa trova applicazione nella sola ipotesi che il piano preveda il trasferimento, anche non immediato, in favore di un soggetto offerente già individuato, di un’azienda, di uno o più rami d’azienda e di specifici beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)