Corte di Cassazione – Prededucibilità del credito del professionista per l’attività di predisposizione dell’istanza di fallimento in proprio.

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Data di riferimento: 
09/09/2014

Corte di Cassazione, sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18922 – Pres. dott. Di Palma, rel. dott. Bernabai

Prededuzione – Professionista – Istanza di auto fallimento – Ammissione.

Poiché l’art. 111 l.f. costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, deve essere ammesso in prededuzione al passivo del fallimento il credito vantato dal professionista in virtù delle prestazioni professionali prestate, inerenti l’esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, poi fallita, e la redazione e presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

[Provvedimento segnalato dall’avv. Anna Serafini del Foro di Udine]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: