Tribunale di Bergamo – Profili giuridici cui attenersi in particolare alla luce del D. L. 83/2015 e profili organizzativi per la corretta applicazione dell’art. 34, ultimo comma, L.F.
Tribunale di Bergamo 03 marzo 2016 – Pres. Vitiello, Est. Giraldi, Golinelli, Panzeri.
Concordato preventivo - D. L. 83/2015 - Applicazione – Pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari – Utilità assicurata ai creditori – Offerte concorrenti – Proposte concorrenti – Fallimento – Previsione di insufficiente realizzo - Arresto dell’accertamento del passivo – Istanza del curatore – Prelievo delle somme depositate – Documentazione “di ritorno” - Indicazioni.
Il Tribunale di Bergamo, con circolare operativa n. 2/16 ad uso dei curatori fallimentari e dei commissari e liquidatori giudiziali di società in concordato preventivo, ha esposto una serie di principi cui attenersi in particolare alla luce della novella legislativa 2015, consistenti in:
1) Profili giuridici:
A) principi generali da adottarsi nella pratica applicazione delle norme contenute agli artt. 160, 161, 163 e 163 bis L.F. dopo la legge n. 132/15, di conversione del d. l. n. 83/15, concernenti: i contenuti della proposta, la nuova disciplina delle offerti concorrenti e quella parimenti nuova delle proposte concorrenti;
B) principi di cui tener conto quando il curatore si avvale dell’istituto dell’arresto dell’accertamento del passivo previsto dall’art.102 L.F. ;
2) Profili organizzativi:
A) integrazione delle indicazioni operative (già diramate con circolare n. 1/16) connesse all’adozione di mandato di pagamento cartaceo a firma del G. D. e del cancelliere, da presentare in banca per il prelevamento di denaro dal conto corrente intestato alla procedura.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14487.pdf