Tribunale di Milano - Concordato preventivo: istanza di scioglimento di contratti bancari e di restituzione delle somme incassate dalla banca in esecuzione di anticipazioni anteriormente accordate.
Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare II civ., 02 marzo 2017 - Pres. Est. Alida Paluchowski.
Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o sospensione di contratti in corso – Contratti bancari – Pendenza – Prestazioni ineseguite da entrambe le parti – Presupposto necessario – Ipotesi escluse.
Concordato preventivo - Anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto corrente – Operazioni anteriormente effettuate - Clausola attributiva del diritto per la banca di “incamerare” le somme riscosse – Correntista – Domanda di restituzione delle somme incassate – Inaccoglibilità – Diritto della banca ad avvalersi della compensazione.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 169 bis L.F., analogamente a quanto avviene in ambito fallimentare ex art. 72 L.F., un contratto può essere considerato pendente, così che è consentito al debitore, in sede di ricorso ex art. 161 L.F. o successivamente, di richiederne l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione, solo se si tratti di contratto sinallagmatico le cui prestazioni risultino ineseguite da entrambe le parti. Conseguentemente, in campo bancario, deve escludersi che possano considerarsi pendenti, oltre ai contratti che siano risolti in epoca precedente la proposizione della domanda di concordato, i contratti di mutuo-finanziamento, che si devono considerare fonte di debito concorsuale per la massa dei creditori in quanto scaduti ex artt. 169, primo comma, e 55, secondo comma, L.F. alla data della domanda, e quelli di anticipazione su ricevute bancarie regolati in conto corrente, laddove trattasi di anticipazioni già effettuate in epoca precedente il deposito della domanda di concordato e come tali di operazioni già esaurite. Viceversa possono essere pacificamente oggetto di scioglimento, come contenitori neutri, i contratti di conto corrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare, nel caso in cui questo agisca per la restituzione delle somme successivamente incassate dalla banca, se la convenzione relativa alla specifica anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che in tale ipotesi, come avviene al venir meno di un qualsiasi rapporto di conto corrente bancario, quest’ultima ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, senza che rilevi l’anteriorità del credito e la posteriorità del debito, in quanto in tale ipotesi non opera il principio della “cristallizzazione dei crediti” che la proposizione della domanda di concordato di regola comporta [cfr. Corte di Cassazione 1/09/2011 n. 17999 in questa rivista http://www.unijuris.it/node/151 ]. (Pierlugi Ferrini - Riproduzione riservata)