Corte d'Appello di Trieste – Concordato con continuità: inapplicabilità dell’art. 186 bis l.f. ad una proposta che preveda la prosecuzione dell’attività mediante affitto d’azienda.

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Data di riferimento: 
20/04/2017

Corte d'Appello di Trieste, Sez. I civ., 20 aprile 2017 - Pres. Patrizia Puccini, Rel  Salvatore Daidone.

Concordato con continuità – Affitto d’azienda - Prosecuzione dell’attività da parte dell’ affittuario – Inammissibilità della proposta –  Motivazioni - Percentuale minima riservata ai creditori – Mancato rispetto – Insolvenza dell’affittuario - Cessazione dell’attività - Possibile ricaduta sul proponente incolpevole - Incompatibilità con l’art. 186 bis, secondo comma L.F. - Normativa posta  a tutela dei creditori – Non sacrificabilità - Scioglimento dei contratti pendenti  - Successione nei contratti - Difficoltà di coordinamento.

Si deve ritenere estranea al dettato normativo dell’art. 186 bis L.F., che prevede che il concordato con continuità aziendale possa aver luogo o mediante prosecuzione dell’attività direttamente da parte dello stesso debitore, oppure mediante cessione dell’azienda in esercizio, oppure ancora mediante conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione, la prosecuzione dell’attività da  parte dell’affittuario d’azienda [nella specie dopo la presentazione della domanda di concordato], quand’anche finalizzata alla sua cessione,  in quanto,  in tal caso, non solo si determinerebbe un’inammissibile estensione analogica di detta norma che consentirebbe al proponente di non assicurare, ai sensi dell’art. 160, ultimo comma, L.F., il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari, ma altresì in quanto, in caso di fallimento dell’affittuario, potrebbero ricadere sull’incolpevole debitore in concordato i provvedimenti punitivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 186 bis per il caso di cessazione dell’attività d’impresa. Inoltre l’affitto d’azienda risulterebbe incompatibile con i precetti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’art. 186 bis L.F., costituenti norme inderogabili con funzione di cautela per i creditori, e detta disposizione è comunque di difficile coordinamento con quelle di cui agli artt. 169 bis L.F. e 2558 c.c. in tema di rapporti giuridici in corso [nello specifico la Corte ha, pertanto, giudicato  infondato il reclamo ex art. 18 L.F. proposto  dalla debitrice, avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento a seguito del mancato accoglimento del ricorso con il quale la stessa aveva richiesto l’ammissione ad un concordato con continuità che prevedeva la prosecuzione dell’attività mediante affitto dell’azienda]  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[Si veda in questa rivista il provvedimento del Tribunale di Pordenone impugnato: https://www.unijuris.it/node/3139]

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: