Corte di Cassazione (11540/17) – Concordato preventivo: atti in frode ai creditori rappresentati dalla cessione da parte dell’imprenditore dei beni a condizioni diverse da quelle contemplate dalla proposta.

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Data di riferimento: 
11/05/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2017 n. 11540 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.

Concordato preventivo –  Proposta – Cessione dei beni - Previsione delle modalità e della tempistica dei pagamenti – Imprenditore - Accettazione di modalità diverse – Atti di straordinaria amministrazione non autorizzare – Atti di frode – Rischio per i creditori di mancato adempimento  – Revoca dell’ammissione.

Configura atto di straordinaria amministrazione non autorizzato ai sensi dell’art. 167 L.F., ovvero atto di frode in danno ai creditori ex art. 173 L.F., che può comportare la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la contestuale dichiarazione di fallimento, la cessione dei propri beni da parte dell’imprenditore a condizioni di pagamento diverse da quelle indicate nella proposta [nello specifico, l’ammissione al concordato era stata revocata in quanto il pagamento dei beni ceduti era avvenuto non in contanti o con mezzi normali, ma attraverso la cessione di cambiali tratte non accettate dal debitore ceduto, emesse a fronte di crediti vantati dall’acquirente nei confronti di propri clienti, con consequenziale ricaduta sulla procedura dell’alea di non incassare in effetti alcuna somma nei tempi stabiliti come necessari alla realizzazione del piano concordatario, a fronte invece di una proposta prevedente tempi certi di incasso e come tale approvata dai creditori] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2011540.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: