Corte di Cassazione (8860/17) - Inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art.69-bis l.fall. alle azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore fallimentare ex art. 66 l.fall.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 31/05/2017 - 10:58
Versione stampabile
Data di riferimento:
04/04/2017
Cassazione civile, sez. III, 04 Aprile 2017, n. 8680. Pres. Roberta Vivaldi - Est. Chiara Graziosi.
Azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.f. – Decadenza dall'azione – Applicazione dell’art. 69-bis l.f. – Esclusione
L’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.f. non è soggetta al termine decadenziale previsto dall’art. 69 bis l.f. per l’esercizio dell’azione, ovverosia tre anni dalla dichiarazione di fallimento, ma rimane disciplinata dagli artt. 2901-2904 cod.civ. che prevedono un termine prescrizionale quinquiennale [art. 2903 c.c.]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: